Diritti d’autore per le immagini pubblicate sui social network (Facebook)

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Forse non tutti sanno che, a proposito dei diritti d’autore per le immagini pubblicate sui social network, il Tribunale di Roma si è pronunciato, con sentenza 12076/15 dell’11 Maggio 2015, in merito alla proprietà, all’uso e al riconoscimento della paternità delle fotografie pubblicate su Facebook.

Infatti, secondo i giudici del Tribunale di Roma: “pur essendo astrattamente condivisibile l’affermazione secondo la quale la mera pubblicazione di una fotografia  nella pagina personale di un social network, in specie Facebook, non costituisce, di per sé, prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale su quel contenuto, tuttavia tale elemento, in mancanza di altre emergenze probatorie di segno contrario (come l’indicazione sulla fotografia di un terzo quale fotografo; la condivisione del contenuto appartenente ad altro utente o di altra pagina web; la notorietà dell’immagine appartenente ad altro fotografo, ecc.) può assurgere a presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare della pagina del social network nella quale sono pubblicate (art. 2729 c.c.)”.

In effetti, quando si pubblica una fotografia su Facebook, sempre secondo i giudici romani, “i terzi sono posti comunque nella condizione di individuare con l’ordinaria diligenza il nome del fotografo e la data della fotografia” inoltre, sono in grado di distinguere i contenuti pubblicati da un utente “da quelli di terzi semplicemente condivisi da quello stesso utente”.

In definitiva la “pubblicazione sul social network Facebook non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici spettanti all’utente” che ha pubblicato un’immagine.

In pratica, la sentenza conferma che l’accettazione delle condizioni d’uso del social network Facebook non limita i diritti dell’autore sulle fotografie pubblicate e sul diritto di controllarne l’utilizzazione. Tali immagini, pertano, non possono essere utilizzate da terzi per pubblicazioni su riviste o quotidiani o usate in altri media liberamente senza il consenso del titolare e delle eventuali persone ritratte.

Per approfondire l’argomento vedere ai seguenti link:

repmag.it

ilfattoquotidiano.it

 

Attenzione, però, quando in una fotografia pubblicata su un social network vi sono raffigurate una o più persone riconoscibili che sono il soggetto principale dell’immagine, entra in campo la disciplina della privacy poiché, se la persona è riconoscibile, costituisce dato personale che non può essere diffuso senza il consenso della persona medesima. Altro discorso se le persone ritratte sono in un luogo pubblico e non sono il soggetto principale della fotografia. In tal caso la pubblicazione è possibile senza autorizzazione, anche se le persone sono riconoscibili, sempre che l’immagine fotografica sia una raffigurazione del luogo o dell’evento pubblico.

Per approfondire l’argomento vedere al seguente link:

http://brunosaetta.it/diritto-autore/

 

Sono graditi ulteriori approfondimenti e commenti 🙂

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